L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 al dichiarato scopo di ''favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico", disciplina in materia di accesso civico, garantisce il "diritto" dei cittadini ad un controllo pressoché generalizzato dell'azione amministrativa.
La nuova disciplina fa espresso rinvio a specifiche linee guida che ANAC dovrà emanare, d'intesa con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, al fine di definire i limiti all'accesso civico e i casi di esclusione (art. 5 comma 6 del Dlg 33/2013).
In attesa dell'emanazione delle citate linee guida, si ritiene utile illustrare le principali novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in materia di accesso civico, in considerazione dell'impatto del nuovo istituto sull'attività dell’Ente Parco.
Per effetto delle modifiche apportate dal decreto 97/2016 esistono ora due diversi tipi di accesso civico:
l) Accesso civico ai documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo giuridico di pubblicare, prevista dall'art. 5, primo comma, del D.Lgs. 33/2013
2) Accesso civico generalizzato (FOIA- Freedom of information act) disciplinata dall'art. 5, secondo comma, del D.Lgs. 33/2013.
descrivendo nel dettaglio dal quinto comma in avanti la procedura di entrambe le tipologie di accesso.
L’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 prevede l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Modalità di esercizio
Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta va fatta al Responsabile della Trasparenza inoltrando una e-mail di richiesta all’indirizzo: info@parcoportofino.it, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.parcoportofino.it, compilando l’allegato Modulo richiesta accesso civico.
Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Trasparenza, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Parco, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.
Il Responsabile della Trasparenza è il Direttore, Dott. Federico Marenco.
E' nuova la tipologia di accesso disciplinata dal secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013,che prevede l’istituto dell’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Dlg 33/13, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
Modalità di esercizio
Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta va fatta all’Ufficio detentore del documento inoltrando una e-mail di richiesta all’indirizzo: info@parcoportofino.it, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.parcoportofino.it, compilando l’allegato Modulo richiesta accesso civico generalizzato.
MODULI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti moduli allegati
Aggiornato il 12-04-2022