Sezione relativa alla carta dei servizi e agli standard di qualità, come indicato all'art. 32, c. 1 del d.lgs. 33/2013.
La sezione contiene informazioni relativamente a
Carta dei servizi e standard di qualità
La Carta dei Servizi contiene le informazioni minime inerenti le modalità di erogazione del servizio e il rispetto di determinati standard di qualità da parte dell'Amministarzione con la possibilità di rivalersi nei confronti della stessa, qualora gli standard fissati non fossero rispettati. Si tratta di un patto tra il cittadino e l'Amministrazione relativamente ad uno specifico servizio erogato.
La Carta dei Servizi, la cui adozione è prevista dalla direttiva Ciampi del 1994 per tutti i soggetti che erogano servizi pubblici è uno dei principali strumenti che consente di introdurre nell'amministrazione la gestione della qualità.
Le Carte, infatti oltre ad essere uno strumento di trasparenza nei confronti dell'utenza, hanno la finalità di individuare i fattori qualità e gli indicatori qualitativi e temporali che permettono la misurazione della qualità del servizio.
Come indicato dall' articolo 32 comma 2 lettera a e articolo 10 comma 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.
Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonchè al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
Completa la sezione un adempimento Liste di attesa non previsto dalla norma per l'Ente Parco.
Aggiornato 27-3-2018